Staff-leasing
Staff-leasing
Con la Riforma Biagi, si introduce in Italia il cosiddetto staff leasing o leasing di manodopera, fino ora vietato nel nostro ordinamento.
Le aziende potranno quindi ricorrere alla somministrazione di manodopera anche a tempo indeterminato, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal decreto.
Il contratto di somministrazione può essere concluso da ogni soggetto utilizzatore che si rivolga ad un’agenzia abilitata a svolgere l’attività di somministrazione.
I lavoratori subordinati dipendono dal somministrante ma le loro prestazioni sono utilizzate, più o meno direttamente, dall’azienda somministrata.
Sono ammessi 2 tipi di somministrazione:
- La somministrazione a tempo determinato è ammessa solo “a fronte di ragione di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo”.
- La somministrazione a tempo indeterminato è ammessa per svariate attività stabilite dall’art. 20 del decreto.
In questo caso, il somministratore è tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore rimane in assegnazione.